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Novità e obblighi previsti dalla nuova normativa

Il 15-10-2014 è entrata in vigore la normativa che prevede l'obbligo di utilizzare il nuovo LIBRETTO DI IMPIANTO (per vecchie e nuove installazioni) e nuovi RAPPORTI DI CONTROLLO sui quali vengono trascritti dal MANUTENTORE i dati necessari per monitorare e controllare le prestazioni e l'efficienza energetica di caldaie e condizionatori. Il modello da utilizzare è quello previsto dal D.M 10-02-2014 che sostituisce i preesistenti " libretto di impianto " e " libretto di centrale " e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento.

AMBITO DI APPLICAZIONE - GLI IMPIANTI TERMICI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMA REGIONALE

In Lombardia le seguenti tipologie di apparecchi rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sugli impianti termici, e sono quindi soggetti agli obblighi previsti in tema di corretta installazione e manutenzione :
Caldaie alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi);
Impianti alimentati da biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, bricchette);
Pompe di calore utilizzate per la climatizzazione estiva e/o invernale con potenza complessiva superiore a 12 kW;
Gruppi frigoriferi con potenza superiore a 12 kW;
Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
Cogeneratori e trigeneratori;
Scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
Stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante ( nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia superiore a 5 kW);


Sono esclusi dagli obblighi:
radiatori individuali, cucine economiche, termocucine, caminetti aperti;
Impianti inseriti in cicli di processo.

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall’impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento).
La normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un controllo di efficienza energetica con cadenza differente a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore. 
Si tratta di una manutenzione al termine della quale viene redatta la dichiarazione di avvenuta manutenzione (cioè il rapporto tecnico di controllo rilasciato dal manutentore e da quest'ultimo inserito nel catasto CURIT) che prevede la corresponsione di un contributo per l’Ente competente e per la Regione.
Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37.
Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.
Inoltre l’impresa che effettua le operazioni di manutenzione e controllo deve essere iscritta al CURIT, condizione necessaria anche per potere versare in modo telematico i contributi individuati dalla normativa regionale.

 IL RAPPORTO DI CONTROLLO RILASCIATO A SEGUITO DI UNA MANUTENZIONE

Al termine delle attività di controllo, il tecnico incaricato rilascia un Rapporto di Controllo per ogni generatore.
I modelli dei Rapporti di Controllo sono differenti a seconda della tipologia di generatore.
Il decreto 11 giugno 2014 n°5027 ne ha previsti 5:
Tipo 1A – Gruppi Termici;
Tipo 1B – Apparecchi a biomassa solida;
Tipo 2 – Gruppi Frigo;
Tipo 3 – Scambiatori;
Tipo 4 – Cogeneratori.


Il Rapporto di Controllo, compilato dal manutentore, è allegato al Libretto di Impianto e rilasciato al responsabile di impianto.

GLI IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA

Un' importante novità riguarda gli apparecchi che bruciano biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, bricchette) caratterizzati da una potenza maggiore di 5 kW che a partire dal 15 ottobre 2014 rientrano a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della normativa regionale relativa agli impianti termici.
Come tutti gli altri impianti termici devono quindi essere muniti di un “Libretto di impianto” che ne identifichi caratteristiche tecniche (potenza e rendimento) e combustibile utilizzato e che riporti anche indicazioni circa: corrette modalità di gestione del generatore, regime di funzionamento ottimale, sistemi di regolazione presenti, nonché i limiti (minimo e massimo) del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi da collegare all’apparecchio.

norma

Se l’apparecchio è nuovo, l’installatore, al termine delle operazioni di installazione, deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell’impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell’impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n°37 e dalla norma UNI 10683. All’atto della prima messa in esercizio deve essere rilasciato anche il Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia con il DDUO n° 5027/2014 e s.m.i.

Anche questi impianti devono poi essere sottoposti a manutenzione periodica, facendo riferimento allo specifico modulo di controllo predisposto.

Per questa tipologia di apparecchi è inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale. Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37.

Ad ogni intervento deve essere rilasciato all'utente e caricato su CURIT il Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia con il DDUO n°5027/2014 e s.m.i.

IL PROCESSO DI TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI

Con l’obiettivo di identificare ogni impianto termico in modo inequivocabile, la normativa regionale ha introdotto la TARGATURA degli stessi, non solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma anche per agevolare l’analisi e il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell’aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

Questo significa che a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione del primo intervento utile (ovvero in caso di installazione, manutenzione) su impianti costituiti da generatori per cui non sono previsti i contributi economici (es. biomassa, pompe di calore, sottostazioni di teleriscaldamento) deve essere rilasciata e registrata la TARGA Impianto. Per gli impianti per cui è prevista la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) tramite il pagamento dei contributi, la Targatura dell'impianto e la consegna del nuovo Libretto di Impianto avviene al primo rilascio della DAM con data controllo successiva al 15 ottobre 2014.

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